Art. 1.

      1. Il personale a contratto regolato dalla legge italiana del Ministero degli affari esteri, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, è collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del medesimo Ministero degli affari esteri, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, e successive modificazioni.
      2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto l'inquadramento, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area B prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e le successive progressioni di carriera sono assoggettate alla medesima contrattazione applicabile al citato personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.
      3. Per la progressione di carriera del personale di cui al comma 1 è valutato per intero il periodo di servizio prestato anteriormente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri.
      4. Il personale di cui al comma 1, successivamente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, può essere immesso a domanda nei ruoli organici del medesimo Ministero, in caso di vacanza nell'organico, anche in soprannumero.